Riduzioni e Agevolazioni


Art. 16 Riduzioni


1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:
a) utenze il cui punto di accesso su qualsiasi strada comunale, provinciale e statale (escludendo dalla misurazione quelle private e vicinali anche se di uso pubblico) sia posto ad una distanza superiore a mt. 1.000 dal punto più vicino di raccolta dei rifiuti. 30%

b) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione per uso stagionale, da soggetto residente nel territorio dello Stato, od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato 10%

c) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato 10%

d) locali di abitazione occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti 30%

2. Le riduzioni di cui al comma 1° saranno concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda.
3. Le riduzioni disciplinate con il presente articolo potranno essere applicate sino al limite massimo del 50% sulla parte variabile della tariffa.

Art. 17 Determinazione dei criteri per la concessione delle riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati - utenze domestiche

1. Utenze domestiche che praticano il compostaggio

Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa. L'utente interessato dovrà ritirare la compostiera presso l'azienda erogatrice del servizio, che fornirà altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato all''Ufficio Tariffa Igiene Ambientale per l'aggiornamento dell'utenza.
Per le utenze che sono già in possesso della compostiera verrà applicata automaticamente la nuova disciplina tariffaria a partire dal 1°gennaio 2006..
La riduzione viene accordata con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore ha la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettivo utilizzo della compostiera.
2. Agevolazioni per la raccolta differenziata
Il Comune può concedere agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze domestiche. La misura delle predette agevolazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata

Art. 18 Determinazione dei criteri per la concessione delle riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati - utenze non domestiche

1. Avvio a recupero dei rifiuti presso terzi

Le utenze non domestiche che avviano a recupero presso terzi i rifiuti differenziati prodotti, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa del 15%. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata.
La riduzione sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato a recupero ed alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a Tariffa dell'attività per il coefficiente Kd della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza.
Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a recupero presso terzi, nell'anno di riferimento, almeno il 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/1999: quantità al di sotto di tale percentuale non saranno prese in considerazione ai fini della riduzione tariffaria.
La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata, entro il 30 Settembre dell'anno di riferimento, all'Ufficio Tariffa Igiene Ambientale; entro il 20 Gennaio dell'anno successivo la domanda dovrà essere poi integrata con la seguente documentazione: copia dei formulari utilizzati per il trasporto dei rifiuti, certificazioni comprovanti le effettive quantità di rifiuti avviati a recupero, rilasciate dal soggetto che ha effettuato quest'ultimo, copia del M.U.D. relativo all'anno di riferimento. La mancata produzione dei suddetti documenti comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione.

2. Attivazione o modificazione dei processi produttivi per ridurre la produzione di rifiuti

Alle utenze non domestiche che intendono attivare nuovi processi produttivi, oppure modificare quelli esistenti, con lo scopo di ridurre la produzione dei rifiuti assimilati agli urbani che vengono conferiti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, o partecipano a processi di raccolta in accordo col soggetto gestore, sarà riconosciuto uno sconto massimo sulla parte variabile della tariffa che sarà determinato annualmente con provvedimento della Giunta Comunale e comunque fino ad un massimo del 30%.
L'utente dovrà presentare al soggetto gestore un progetto di fattibilità contenente elementi tecnici e valutazioni economiche che evidenzino la riduzione dei rifiuti; il soggetto gestore provvederà: ad approvare il progetto, a decidere la percentuale di riduzione riconosciuta, a stipulare apposita convenzione regolante i rapporti con l'utente.
La riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime dei nuovi processi produttivi.
Per le utenze che già in regime TARSU beneficiavano della presente riduzione il Comune trasmetterà al gestore l'elenco dei soggetti interessati e la documentazione in suo possesso. Il gestore a sua volta provvederà a richiedere agli stessi eventuali ulteriori informazioni, a stabilire la percentuale di riduzione e a predisporre le relative convenzioni.

3. Riduzione per utenze con certificazione ambientale

Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas, in considerazione del loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto e di minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa del 10%.
La riduzione di cui al comma 1) sarà concessa su domanda degli interessati, debitamente documentata e, qualora accettata, avrà effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda.

4. Riduzione per l'attivazione di servizi sperimentali di raccolta differenziata

Alle utenze non domestiche che aderiscono a servizi sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti attivati dal gestore, e che concordano con il gestore medesimo le modalità di espletamento del servizio e gli obiettivi da raggiungere, viene riconosciuta una riduzione del 5% sulla parte variabile della tariffa.
Tale riduzione potrà essere elevata fino al 20% in relazione ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti dall'utente e/o dal gruppo di utenze al termine della fase di sperimentazione
Le modalità applicative della presente riduzione saranno stabilite all'interno del provvedimento di approvazione del progetto.
La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata.

5. Riduzione per collaborazione con soggetto gestore all'individuazione, di spazi da dedicare alla raccolta differenziata dedicata all'utenza presso aree di propria pertinenza aperte al pubblico
Con l'obiettivo di individuare un sempre maggior numero di aree da destinare alle attività di raccolta differenziata destinate all'utenza il soggetto gestore intende premiare quelle utenze non domestiche che sono in grado di assicurare, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, spazi dedicati alla raccolta di specifici materiali da avviare a recupero.
Lo spazio che ogni utenza non domestica è in grado di assicurare è legato, alla tipologia di materiale per cui intende dare accesso alla propria area pertinenziale e alla superficie della propria attività che mette a disposizione.
Tale riduzione pertanto è commisurata alla complessità dell'attività che l'utente non domestico è in grado di assicurare e cioè:

- Attività Semplice (presenza di almeno un contenitore o raccoglitore)
- Attività Complessa (presenza di più contenitori o raccoglitori)
- Attività Integrata (area delimitata e dedicata con utilizzo di contenitori di media e grande dimensione soggetta a minime attività di controllo e gestione)

Per l'attività semplice è prevista una riduzione fino al 5% della parte variabile se la superficie complessiva dell'utenza non domestica è non superiore ai 100 mq.
Per l'attività complessa è prevista una riduzione fino al 10% della parte variabile se la superficie complessiva dell'utenza non domestica è non superiore ai 1000 mq.
Per l'attività integrata è prevista una riduzione fino al 20% della parte variabile se la superficie complessiva dell'utenza non domestica è uguale o superiore ai 10.000 mq.
La richiesta per la riduzione tariffaria, dietro presentazione di un progetto da concordare e approvare con l'Ente gestore, va presentata all'Ufficio Tariffa Igiene Ambientale.
La riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime degli interventi.

7. Riduzione per utenze scolastiche
I plessi scolastici che praticheranno la raccolta differenziata presso le proprie sedi con appositi contenitori ( ad esempio carta, plastica o pile) usufruiranno della riduzione del 70% sulla parte variabile della tariffa in relazione ai risultati ottenuti.

Art. 19 Misura massima di applicazione delle riduzioni.

Le riduzioni disciplinate con gli articoli 16, 17 e 18 non potranno superare il limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa dovuta per l'anno di competenza.

Art. 20 Esenzioni e agevolazioni

1 - Sono esenti dall'applicazione della tariffa:
a) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali ed i locali e/o aree cimiteriali pubbliche, o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere totalmente le relative spese di funzionamento.

b) I locali e le aree, adibiti esclusivamente all'attività istituzionale, gestiti da organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla Legge 11.08.91 n. 266 e Legge Regionale 26.04.93 n. 28;

c) I contribuenti esentati dal pagamento delle Tasse comunali come da elenco annuale presentato dal Servizio Associato Assistenza Sociale , per i quali l'importo della tariffa sarà a carico del bilancio comunale.

2 - E' inoltre riconosciuta al Comune la facoltà di determinare forme di agevolazione tariffarie, a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale. In tal caso le agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE e la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale. In ogni caso, tale agevolazione, sommata alle eventuali riduzioni concesse ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 del presente Regolamento, non può dare luogo ad un abbattimento superiore al 70 per cento della tariffa;
3 - Per l'ottenimento delle predette esenzioni e agevolazioni dovrà essere presentata apposita istanza all'Amministrazione comunale, allegando documentazione probatoria.
4 - La concessione delle esenzioni e delle agevolazioni sarà stabilita dall'amministrazione comunale con proprio atto da comunicare all'interessato e al soggetto gestore.
5 - Le esenzioni o le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale; il gettito tariffario ad esse corrispondente è versato dal Comune al gestore del servizio con modalità e scadenze preventivamente concordate.


Per tutte le riduzioni /agevolazioni potete consultare
il Regolamento Comunale completo nella sezione specifica

 

 
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