Art. 16 Riduzioni
1. Per la determinazione della parte variabile della tariffa sono
applicate le seguenti riduzioni:
a) utenze il cui punto di accesso su qualsiasi strada comunale, provinciale
e statale (escludendo dalla misurazione quelle private e vicinali
anche se di uso pubblico) sia posto ad una distanza superiore a mt.
1.000 dal punto più vicino di raccolta dei rifiuti. 30%
b) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a
disposizione per uso stagionale, da soggetto residente nel territorio
dello Stato, od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che
tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione,
indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando
espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato
10%
c) locali relativi ad utenze domestiche tenuti a
disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente che risieda
o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno, a condizione
che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o
di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali
in locazione o in comodato 10%
d) locali di abitazione occupati da imprenditori
agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti 30%
2. Le riduzioni di cui al comma 1° saranno concesse
su domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento
dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora
accettate, avranno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo
alla data di presentazione della domanda.
3. Le riduzioni disciplinate con il presente articolo potranno essere
applicate sino al limite massimo del 50% sulla parte variabile della
tariffa.
Art. 17 Determinazione dei criteri per la concessione
delle riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati - utenze domestiche
1. Utenze domestiche che praticano il compostaggio
Le utenze domestiche che praticano il compostaggio
dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 20% sulla
parte variabile della tariffa. L'utente interessato dovrà ritirare
la compostiera presso l'azienda erogatrice del servizio, che fornirà
altresì apposito documento di consegna che sarà inoltrato
all''Ufficio Tariffa Igiene Ambientale per l'aggiornamento dell'utenza.
Per le utenze che sono già in possesso della compostiera verrà
applicata automaticamente la nuova disciplina tariffaria a partire
dal 1°gennaio 2006..
La riduzione viene accordata con effetto dal primo giorno del bimestre
solare successivo alla data di presentazione della domanda. Il soggetto
gestore ha la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi al
fine di verificare l'effettivo utilizzo della compostiera.
2. Agevolazioni per la raccolta differenziata
Il Comune può concedere agevolazioni per la raccolta differenziata
prevista al comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97 attraverso l'abbattimento
della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai
risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze domestiche.
La misura delle predette agevolazioni viene determinata annualmente
sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata
Art. 18 Determinazione dei criteri per la concessione
delle riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati - utenze non domestiche
1. Avvio a recupero dei rifiuti presso terzi
Le utenze non domestiche che avviano a recupero presso terzi i rifiuti
differenziati prodotti, potranno usufruire di una riduzione della
parte variabile della tariffa del 15%. La riduzione sarà riconosciuta
nell'anno successivo a quello nel quale è maturata.
La riduzione sarà rapportata alla quantità di rifiuti
assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato a recupero ed
alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie
assoggettata a Tariffa dell'attività per il coefficiente Kd
della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla
categoria di appartenenza.
Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono
dimostrare di aver avviato a recupero presso terzi, nell'anno di riferimento,
almeno il 20% dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R.
n. 158/1999: quantità al di sotto di tale percentuale non saranno
prese in considerazione ai fini della riduzione tariffaria.
La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere
presentata, entro il 30 Settembre dell'anno di riferimento, all'Ufficio
Tariffa Igiene Ambientale; entro il 20 Gennaio dell'anno successivo
la domanda dovrà essere poi integrata con la seguente documentazione:
copia dei formulari utilizzati per il trasporto dei rifiuti, certificazioni
comprovanti le effettive quantità di rifiuti avviati a recupero,
rilasciate dal soggetto che ha effettuato quest'ultimo, copia del
M.U.D. relativo all'anno di riferimento. La mancata produzione dei
suddetti documenti comporterà l'inammissibilità della
domanda di riduzione.
2. Attivazione o modificazione dei processi produttivi
per ridurre la produzione di rifiuti
Alle utenze non domestiche che intendono attivare nuovi processi produttivi,
oppure modificare quelli esistenti, con lo scopo di ridurre la produzione
dei rifiuti assimilati agli urbani che vengono conferiti nel circuito
di raccolta dei rifiuti urbani, o partecipano a processi di raccolta
in accordo col soggetto gestore, sarà riconosciuto uno sconto
massimo sulla parte variabile della tariffa che sarà determinato
annualmente con provvedimento della Giunta Comunale e comunque fino
ad un massimo del 30%.
L'utente dovrà presentare al soggetto gestore un progetto di
fattibilità contenente elementi tecnici e valutazioni economiche
che evidenzino la riduzione dei rifiuti; il soggetto gestore provvederà:
ad approvare il progetto, a decidere la percentuale di riduzione riconosciuta,
a stipulare apposita convenzione regolante i rapporti con l'utente.
La riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata
a regime dei nuovi processi produttivi.
Per le utenze che già in regime TARSU beneficiavano della presente
riduzione il Comune trasmetterà al gestore l'elenco dei soggetti
interessati e la documentazione in suo possesso. Il gestore a sua
volta provvederà a richiedere agli stessi eventuali ulteriori
informazioni, a stabilire la percentuale di riduzione e a predisporre
le relative convenzioni.
3. Riduzione per utenze con certificazione ambientale
Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione
ISO 14001 e/o Emas, in considerazione del loro impegno nell'impostare
la propria attività produttiva secondo principi di rispetto
e di minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, potranno usufruire
di una riduzione della parte variabile della tariffa del 10%.
La riduzione di cui al comma 1) sarà concessa su domanda degli
interessati, debitamente documentata e, qualora accettata, avrà
effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data
di presentazione della domanda.
4. Riduzione per l'attivazione di servizi sperimentali
di raccolta differenziata
Alle utenze non domestiche che aderiscono a servizi
sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti attivati dal gestore,
e che concordano con il gestore medesimo le modalità di espletamento
del servizio e gli obiettivi da raggiungere, viene riconosciuta una
riduzione del 5% sulla parte variabile della tariffa.
Tale riduzione potrà essere elevata fino al 20% in relazione
ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti dall'utente e/o
dal gruppo di utenze al termine della fase di sperimentazione
Le modalità applicative della presente riduzione saranno stabilite
all'interno del provvedimento di approvazione del progetto.
La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello
nel quale è maturata.
5. Riduzione per collaborazione con soggetto gestore
all'individuazione, di spazi da dedicare alla raccolta differenziata
dedicata all'utenza presso aree di propria pertinenza aperte al pubblico
Con l'obiettivo di individuare un sempre maggior numero di aree da
destinare alle attività di raccolta differenziata destinate
all'utenza il soggetto gestore intende premiare quelle utenze non
domestiche che sono in grado di assicurare, nell'ambito delle aree
di propria pertinenza, spazi dedicati alla raccolta di specifici materiali
da avviare a recupero.
Lo spazio che ogni utenza non domestica è in grado di assicurare
è legato, alla tipologia di materiale per cui intende dare
accesso alla propria area pertinenziale e alla superficie della propria
attività che mette a disposizione.
Tale riduzione pertanto è commisurata alla complessità
dell'attività che l'utente non domestico è in grado
di assicurare e cioè:
- Attività Semplice (presenza di almeno un contenitore o raccoglitore)
- Attività Complessa (presenza di più contenitori o
raccoglitori)
- Attività Integrata (area delimitata e dedicata con utilizzo
di contenitori di media e grande dimensione soggetta a minime attività
di controllo e gestione)
Per l'attività semplice è prevista una riduzione fino
al 5% della parte variabile se la superficie complessiva dell'utenza
non domestica è non superiore ai 100 mq.
Per l'attività complessa è prevista una riduzione fino
al 10% della parte variabile se la superficie complessiva dell'utenza
non domestica è non superiore ai 1000 mq.
Per l'attività integrata è prevista una riduzione fino
al 20% della parte variabile se la superficie complessiva dell'utenza
non domestica è uguale o superiore ai 10.000 mq.
La richiesta per la riduzione tariffaria, dietro presentazione di
un progetto da concordare e approvare con l'Ente gestore, va presentata
all'Ufficio Tariffa Igiene Ambientale.
La riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata
a regime degli interventi.
7. Riduzione per utenze scolastiche
I plessi scolastici che praticheranno la raccolta differenziata presso
le proprie sedi con appositi contenitori ( ad esempio carta, plastica
o pile) usufruiranno della riduzione del 70% sulla parte variabile
della tariffa in relazione ai risultati ottenuti.
Art. 19 Misura massima di applicazione delle riduzioni.
Le riduzioni disciplinate con gli articoli 16, 17 e 18 non potranno
superare il limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa
dovuta per l'anno di competenza.
Art. 20 Esenzioni e agevolazioni
1 - Sono esenti dall'applicazione della tariffa:
a) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali ed
i locali e/o aree cimiteriali pubbliche, o a servizi per i quali il
Comune sia tenuto a sostenere totalmente le relative spese di funzionamento.
b) I locali e le aree, adibiti esclusivamente all'attività
istituzionale, gestiti da organizzazioni di volontariato iscritte
nell'apposito registro regionale di cui alla Legge 11.08.91 n. 266
e Legge Regionale 26.04.93 n. 28;
c) I contribuenti esentati dal pagamento delle Tasse
comunali come da elenco annuale presentato dal Servizio Associato
Assistenza Sociale , per i quali l'importo della tariffa sarà
a carico del bilancio comunale.
2 - E' inoltre riconosciuta al Comune la facoltà
di determinare forme di agevolazione tariffarie, a favore di singole
categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere
economico e sociale, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine
di approvazione del bilancio di previsione annuale. In tal caso le
agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE e
la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è
posta a carico del bilancio comunale. In ogni caso, tale agevolazione,
sommata alle eventuali riduzioni concesse ai sensi degli artt. 16,
17 e 18 del presente Regolamento, non può dare luogo ad un
abbattimento superiore al 70 per cento della tariffa;
3 - Per l'ottenimento delle predette esenzioni e agevolazioni dovrà
essere presentata apposita istanza all'Amministrazione comunale, allegando
documentazione probatoria.
4 - La concessione delle esenzioni e delle agevolazioni sarà
stabilita dall'amministrazione comunale con proprio atto da comunicare
all'interessato e al soggetto gestore.
5 - Le esenzioni o le agevolazioni di cui al presente articolo sono
finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale; il gettito
tariffario ad esse corrispondente è versato dal Comune al gestore
del servizio con modalità e scadenze preventivamente concordate.
Per
tutte le riduzioni /agevolazioni potete consultare
il Regolamento Comunale completo nella sezione specifica