Riduzioni e Agevolazioni
Art. 15-bis Riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata dei rifiuti.

1) La determinazione puntuale dei criteri per la concessione delle riduzioni tariffarie previste dal presente articolo per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche sono fissati di anno in anno mediante apposita ordinanza sindacale tenuto conto di quanto specificato nei commi seguenti. Tutte le riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata dei rifiuti si applicano sulla sola parte variabile della tariffa di igiene ambientale ed hanno effetto dall'anno successivo a quello nel corso del quale sono maturate ad eccezione di quella prevista al successivo punto 7) che ha effetto dal bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda.

2) Per le utenze domestiche che effettuano lo smaltimento differenziato conferendolo alla stazione ecologica, su base annua la tariffa è ridotta per la sola parte variabile del 25 per cento, del 40 per cento o del 60 per cento a seconda del tipo di smaltimento differenziato eseguito dall'Utente stesso sulla base dei criteri previsti nella ordinanza sindacale di cui al comma 1). La richiesta per la riduzione tariffaria dovrà essere presentata al gestore del servizio, il quale, prima di concedere la riduzione stessa, provvederà ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica.

3) Per le utenze domestiche che dimostrino al gestore del servizio di aver messo in atto idonea attrezzatura per il compost dei rifiuti organici prodotti, la tariffa è ridotta per la sola parte variabile del 25 per cento.

4) Per le utenze non domestiche che dimostrino al gestore del servizio di aver avviato a recupero i rifiuti assimilati verrà applicata una riduzione per la sola parte variabile della tariffa del 25 per cento.

5) Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato un'accertata minore produzione dei rifiuti, oppure un pretrattamento selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio, si applicherà una riduzione del 25 per cento sulla parte variabile della tariffa. Per ottenere tali riduzioni l'utente dovrà dare preventiva comunicazione al gestore del servizio degli interventi che intende mettere in atto.

6) Per le utenze non domestiche che aderiscono a progetti specifici di raccolta differenziate dei rifiuti organici finalizzati alla produzione di compost si applicherà una riduzione fino ad un massimo del 15% sulla parte variabile della tariffa.

7) Le utenze non domestiche dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas, in considerazione del loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto e di minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, potranno usufruire di una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 5%. La riduzione è concessa su domanda degli interessati debitamente documentata.

8) Alle utenze non domestiche che aderiscono a servizi sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti attivati dal gestore e che concordano con il gestore medesimo le modalità di espletamento del servizio e gli obiettivi da raggiungere, è riconosciuta una riduzione del 5% sulla parte variabile della tariffa, elevabile fino al 20% in relazione ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti dall'utente e/o dal gruppo di utenze al termine della fase di sperimentazione. Le modalità applicative della presente riduzione saranno stabilite all'interno del provvedimento di approvazione del progetto da parte del soggetto gestore.

9) Alle utenze non domestiche che aderiscono a protocolli di intesa e/o convenzioni per la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) così come previsto dalla direttiva europea 2002/96/CE sarà riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 10%. Tale riduzione premierà quegli utenti che, nello spirito della norma, collaboreranno nelle varie fasi della filiera che li interessa (produzione, rivendita e riparazione) alla corretta gestione dei RAEE.

10) Alle utenze non domestiche che collaborano con il soggetto gestore all'individuazione di spazi da dedicare alla raccolta differenziata dedicata all'utenza presso aree di propria pertinenza aperte al pubblico può essere applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa compresa dal 5% al 20% in funzione della complessità dell'attività che l'utente non domestico è in grado di assicurare.

11) Le riduzioni di cui sopra previste dall'art. 15 e dal presente articolo sommate fra loro non possono dare luogo ad una agevolazione superiore al 70 per cento della sola parte variabile.
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Art. 17 Agevolazioni

1) La tariffa sarà applicata tenendo di conto delle seguenti agevolazioni per quei cittadini che rientreranno nelle seguenti fattispecie:

a) non saranno soggette all'applicazione della tariffa le abitazioni non di lusso occupate da famiglie di pensionati ultrasessantenni, che non siano proprietari né usufruttuari di alcun immobile sul territorio nazionale, il cui reddito del nucleo familiare (anagrafico) non sia superiore a € 11.365,00 annuo e che non abbiano altri redditi di qualsiasi natura. Il reddito in precedenza indicato deve essere aumentato di € 2.580,00 annuo per ogni ulteriore componente oltre i due pensionati;
b) non saranno soggette all'applicazione della tariffa le abitazioni non di lusso occupate da una persona singola, che non sia proprietaria né usufruttuaria di nessun immobile sul territorio nazionale e titolare di nessun altro reddito al di fuori di una pensione di importo non superiore a Euro 8.264,00= annuo;
c) saranno soggette all'applicazione della tariffa nella misura del 50 per cento le abitazioni non di lusso, siano esse in proprietà o usufrutto, occupate da famiglie di pensionati ultrasessantenni il cui reddito del nucleo familiare (anagrafico) non sia superiore a Euro 11.365,00= annuo. Il reddito in precedenza indicato deve essere aumentato di € 2.580,00= annuo per ogni ulteriore componente oltre i due pensionati.
Se trattasi di unico occupante il reddito di riferimento non dovrà essere superiore a Euro 8.264,00 = annuo.
In entrambi i casi gli interessati non devono avere altri redditi di qualsiasi natura e non devono essere proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale, al di fuori di eventuali accessori o pertinenze relative all'abitazione principale;
d) non saranno soggette all'applicazione della tariffa le abitazioni non di lusso utilizzate da famiglie monoreddito, nel quale il soggetto, unico produttore di reddito, si trovava all'inizio dell'anno di riferimento in stato di cassaintegrazione, mobilità o disoccupazione e lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente;
e) non saranno soggette all'applicazione della tariffa i locali di residenza occupati da famiglie composte da nullatenenti ed in condizioni di disagio socioeconomico, tale da aver dato luogo, nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, ad interventi di sostegno economico da parte del Servizio Sociale della A.S.L e dei Servizi Sociali del Comune.

2) Le condizioni di cui sopra dovranno essere documentate da:

" Per i punti a) b) c) e d) da una dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47. Per il punto e) la condizione di nulla tenenti dovrà risultare da una dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47 e la condizione di disagio socioeconomico da apposita certificazione rilasciata dal competente Ufficio Assistenza, nella quale dovranno essere indicati gli interventi effettuati. Tali dichiarazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

3) I cittadini che si trovano nelle condizioni in precedenza indicate non dovranno ripresentare le domande di esenzione o di minore contribuzione per gli anni successivi a quello dell'avvenuta richiesta. Rimane comunque l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione di reddito o di nucleo familiare o di situazione lavorativa atta a far perdere il diritto all'agevolazione. In caso di mancata comunicazione il Comune provvederà a recuperare la tariffa non pagata con l'applicazione delle penali previste presente regolamento.

4) Si assumeranno come valide le richieste prodotte dall'utente per gli anni precedenti al 2003 all'Amministrazione Comunale e dalla stessa accolte.

5) E' inoltre riconosciuta al Comune la facoltà di determinare forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con atto deliberativo da adottarsi da parte della Giunta Municipale entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione annuale. In tal caso le agevolazioni saranno determinate con riferimento al sistema ISEE.

6) Le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate nel bilancio del comune; il gettito tariffario ad esse corrispondente è versato dal Comune al gestore del servizio con modalità e scadenze preventivamente concordate nel contratto di servizio.

Per tutte le riduzioni /agevolazioni potete consultare
il Regolamento Comunale completo nella sezione specifica

 



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