Art. 15-bis Riduzioni tariffarie
per la raccolta differenziata dei rifiuti.
1) La determinazione puntuale dei criteri per la concessione
delle riduzioni tariffarie previste dal presente articolo per la raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati sia per le utenze
domestiche sia per le utenze non domestiche sono fissati di anno in
anno mediante apposita ordinanza sindacale tenuto conto di quanto
specificato nei commi seguenti. Tutte le riduzioni tariffarie per
la raccolta differenziata dei rifiuti si applicano sulla sola parte
variabile della tariffa di igiene ambientale ed hanno effetto dall'anno
successivo a quello nel corso del quale sono maturate ad eccezione
di quella prevista al successivo punto 7) che ha effetto dal bimestre
solare successivo alla data di presentazione della domanda.
2) Per le utenze domestiche che effettuano lo smaltimento
differenziato conferendolo alla stazione ecologica, su base annua
la tariffa è ridotta per la sola parte variabile del 25 per
cento, del 40 per cento o del 60 per cento a seconda del tipo di smaltimento
differenziato eseguito dall'Utente stesso sulla base dei criteri previsti
nella ordinanza sindacale di cui al comma 1). La richiesta per la
riduzione tariffaria dovrà essere presentata al gestore del
servizio, il quale, prima di concedere la riduzione stessa, provvederà
ad acquisire i dati necessari dalla stazione ecologica.
3) Per le utenze domestiche che dimostrino al gestore
del servizio di aver messo in atto idonea attrezzatura per il compost
dei rifiuti organici prodotti, la tariffa è ridotta per la
sola parte variabile del 25 per cento.
4) Per le utenze non domestiche che dimostrino al
gestore del servizio di aver avviato a recupero i rifiuti assimilati
verrà applicata una riduzione per la sola parte variabile della
tariffa del 25 per cento.
5) Per le utenze non domestiche che dimostrino di
aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano
determinato un'accertata minore produzione dei rifiuti, oppure un
pretrattamento selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento
o il recupero da parte del gestore del servizio, si applicherà
una riduzione del 25 per cento sulla parte variabile della tariffa.
Per ottenere tali riduzioni l'utente dovrà dare preventiva
comunicazione al gestore del servizio degli interventi che intende
mettere in atto.
6) Per le utenze non domestiche che aderiscono a progetti
specifici di raccolta differenziate dei rifiuti organici finalizzati
alla produzione di compost si applicherà una riduzione fino
ad un massimo del 15% sulla parte variabile della tariffa.
7) Le utenze non domestiche dotate di certificazione
ISO 14001 e/o Emas, in considerazione del loro impegno nell'impostare
la propria attività produttiva secondo principi di rispetto
e di minimizzazione dell'impatto sull'ambiente, potranno usufruire
di una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 5%. La
riduzione è concessa su domanda degli interessati debitamente
documentata.
8) Alle utenze non domestiche che aderiscono a servizi
sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti attivati dal gestore
e che concordano con il gestore medesimo le modalità di espletamento
del servizio e gli obiettivi da raggiungere, è riconosciuta
una riduzione del 5% sulla parte variabile della tariffa, elevabile
fino al 20% in relazione ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti
dall'utente e/o dal gruppo di utenze al termine della fase di sperimentazione.
Le modalità applicative della presente riduzione saranno stabilite
all'interno del provvedimento di approvazione del progetto da parte
del soggetto gestore.
9) Alle utenze non domestiche che aderiscono a protocolli
di intesa e/o convenzioni per la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche) così come previsto dalla direttiva
europea 2002/96/CE sarà riconosciuta una riduzione della parte
variabile della tariffa pari al 10%. Tale riduzione premierà
quegli utenti che, nello spirito della norma, collaboreranno nelle
varie fasi della filiera che li interessa (produzione, rivendita e
riparazione) alla corretta gestione dei RAEE.
10) Alle utenze non domestiche che collaborano con
il soggetto gestore all'individuazione di spazi da dedicare alla raccolta
differenziata dedicata all'utenza presso aree di propria pertinenza
aperte al pubblico può essere applicata una riduzione sulla
parte variabile della tariffa compresa dal 5% al 20% in funzione della
complessità dell'attività che l'utente non domestico
è in grado di assicurare.
11) Le riduzioni di cui sopra previste dall'art. 15
e dal presente articolo sommate fra loro non possono dare luogo ad
una agevolazione superiore al 70 per cento della sola parte variabile.
.
Art. 17 Agevolazioni
1) La tariffa sarà applicata tenendo di conto
delle seguenti agevolazioni per quei cittadini che rientreranno nelle
seguenti fattispecie:
a) non saranno soggette all'applicazione della tariffa
le abitazioni non di lusso occupate da famiglie di pensionati ultrasessantenni,
che non siano proprietari né usufruttuari di alcun immobile
sul territorio nazionale, il cui reddito del nucleo familiare (anagrafico)
non sia superiore a € 11.365,00 annuo e che non abbiano altri
redditi di qualsiasi natura. Il reddito in precedenza indicato deve
essere aumentato di € 2.580,00 annuo per ogni ulteriore componente
oltre i due pensionati;
b) non saranno soggette all'applicazione della tariffa le abitazioni
non di lusso occupate da una persona singola, che non sia proprietaria
né usufruttuaria di nessun immobile sul territorio nazionale
e titolare di nessun altro reddito al di fuori di una pensione di
importo non superiore a Euro 8.264,00= annuo;
c) saranno soggette all'applicazione della tariffa nella misura del
50 per cento le abitazioni non di lusso, siano esse in proprietà
o usufrutto, occupate da famiglie di pensionati ultrasessantenni il
cui reddito del nucleo familiare (anagrafico) non sia superiore a
Euro 11.365,00= annuo. Il reddito in precedenza indicato deve essere
aumentato di € 2.580,00= annuo per ogni ulteriore componente
oltre i due pensionati.
Se trattasi di unico occupante il reddito di riferimento non dovrà
essere superiore a Euro 8.264,00 = annuo.
In entrambi i casi gli interessati non devono avere altri redditi
di qualsiasi natura e non devono essere proprietari di altri immobili
su tutto il territorio nazionale, al di fuori di eventuali accessori
o pertinenze relative all'abitazione principale;
d) non saranno soggette all'applicazione della tariffa le abitazioni
non di lusso utilizzate da famiglie monoreddito, nel quale il soggetto,
unico produttore di reddito, si trovava all'inizio dell'anno di riferimento
in stato di cassaintegrazione, mobilità o disoccupazione e
lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente;
e) non saranno soggette all'applicazione della tariffa i locali di
residenza occupati da famiglie composte da nullatenenti ed in condizioni
di disagio socioeconomico, tale da aver dato luogo, nel corso dell'anno
precedente a quello di presentazione della domanda, ad interventi
di sostegno economico da parte del Servizio Sociale della A.S.L e
dei Servizi Sociali del Comune.
2) Le condizioni di cui sopra dovranno essere documentate
da:
" Per i punti a) b) c) e d) da una dichiarazione
rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47. Per il punto
e) la condizione di nulla tenenti dovrà risultare da una dichiarazione
rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46 e 47 e la condizione
di disagio socioeconomico da apposita certificazione rilasciata dal
competente Ufficio Assistenza, nella quale dovranno essere indicati
gli interventi effettuati. Tali dichiarazioni dovranno pervenire entro
e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.
3) I cittadini che si trovano nelle condizioni in
precedenza indicate non dovranno ripresentare le domande di esenzione
o di minore contribuzione per gli anni successivi a quello dell'avvenuta
richiesta. Rimane comunque l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione
di reddito o di nucleo familiare o di situazione lavorativa atta a
far perdere il diritto all'agevolazione. In caso di mancata comunicazione
il Comune provvederà a recuperare la tariffa non pagata con
l'applicazione delle penali previste presente regolamento.
4) Si assumeranno come valide le richieste prodotte
dall'utente per gli anni precedenti al 2003 all'Amministrazione Comunale
e dalla stessa accolte.
5) E' inoltre riconosciuta al Comune la facoltà
di determinare forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, a favore
di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di
carattere economico e sociale, con atto deliberativo da adottarsi
da parte della Giunta Municipale entro il termine di approvazione
del Bilancio di Previsione annuale. In tal caso le agevolazioni saranno
determinate con riferimento al sistema ISEE.
6) Le agevolazioni di cui al presente articolo
sono finanziate nel bilancio del comune; il gettito tariffario ad
esse corrispondente è versato dal Comune al gestore del servizio
con modalità e scadenze preventivamente concordate nel contratto
di servizio.
Per
tutte le riduzioni /agevolazioni potete consultare
il Regolamento Comunale completo nella sezione specifica