Art. 16 Riduzioni di Tariffa
1. Per le utenze non domestiche, di uso stagionale
o di uso non continuativo, ma ricorrente risultante da
licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi
per l'esercizio dell'attività, a condizione che
la durata sia inferiore a sei mesi, la sola parte variabile
della Tariffa è ridotta del 30 per cento.
2. Per i locali ad uso di abitazione di costruzioni
rurali occupati da imprenditori agricoli a titolo principale
o da coltivatori diretti la sola parte variabile della
Tariffa è ridotta del 30 per cento.
3. Per le utenze domestiche e
non domestiche che dimostrino, al soggetto Gestore del servizio,
di aver messo in atto idonea attrezzatura per la produzione
e il riutilizzo in proprio di compost dei rifiuti organici
prodotti, la sola parte variabile della Tariffa è
ridotta del 25 per cento.
4. Per le utenze
non domestiche che dimostrino al soggetto Gestore del
servizio di aver avviato a recupero i rifiuti assimilati
presso soggetti terzi, verrà applicata una riduzione,
che non potrà superare il 30% e sarà rapportata
alla quantità di rifiuti assimilati avviati al
recupero e alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando
la superficie assoggettata a Tariffa dell'attività
per il coefficiente Kd della classe corrispondente, applicato
per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza.
La riduzione si applica sulla parte variabile della Tariffa
annualmente dovuta, con abbuono nell'anno successivo,
previa presentazione di domanda entro il mese di settembre.
Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello
di competenza dovrà essere presentata la documentazione
attestante l'effettivo avviamento a recupero.
5. Per le utenze
non domestiche che dimostrino al soggetto Gestore del
servizio di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi
che abbiano determinato un'accertata minore produzione
dei rifiuti, si applica una riduzione fino al 20 per cento
sulla parte variabile della Tariffa. Per ottenere tale
riduzione l'utente dovrà presentare domanda al
soggetto Gestore del servizio indicando gli interventi
che intende mettere in atto, nonché la percentuale
di riduzione nella produzione di rifiuti derivante da
tali interventi. Le riduzione è concessa solo dopo
una verifica operata da parte del soggetto Gestore del
servizio e con decorrenza dall'anno successivo.
6. Le riduzioni
di cui sopra sommate fra loro non possono dare luogo ad
una agevolazione superiore al 70 per cento della sola
parte variabile della Tariffa.
Art. 17 Agevolazioni
1. Sono riconosciute le
seguenti agevolazioni sul singolo importo della Tariffa:
a) abitazioni non di lusso
(A1) utilizzate da famiglie monoreddito, nel quale il soggetto, unico
produttore di reddito, si trovi all'inizio dell'anno di riferimento
in stato di cassa-integrazione, mobilità o disoccupazione e
lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente: 50%;
b) abitazione non di lusso (A1), sia essa in proprietà od usufrutto
o locazione, adibita ad abitazione principale, occupata da singolo
pensionato con un reddito derivante esclusivamente da pensione non
superiore al minimo INPS con riferimento all'anno precedente a quello
della domanda. L'interessato non dovrà avere altri redditi
oltre quello dell'immobile. Il contribuente inoltre, non dovrà
essere proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale:
30%
2. Per usufruire delle
condizioni agevolative di cui sopra, i cittadini utenti dovranno presentare
al Soggetto gestore entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno
ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita richiesta autocertificando
il possesso dei requisiti previsti. Coloro i quali hanno già
presentato analoga autocertificazione negli anni precedenti sono esentati
da presentarla nuovamente, a condizione che non sia mutata la situazione
che da diritto al beneficio. In caso di mancata comunicazione relativa
al venir meno delle condizioni che hanno dato diritto al beneficio,
il Soggetto Gestore provvederà a recuperare la Tariffa non
pagata con l'applicazione delle penali previste dal presente regolamento.
3. La concessione delle
agevolazioni è effettuata dal Soggetto Gestore sulla base delle
autocertificazioni che saranno poi trasmesse all'Amministrazione comunale
per i controlli di competenza.
4. Le agevolazioni di cui
al comma 1, sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale;
il gettito Tariffario ad esse corrispondente è versato dal
Comune al soggetto gestore del servizio con modalità e scadenze
preventivamente concordate.
Delibera
(estrazione)