Riduzioni e Agevolazioni

 

LINEA 1 della TRANVIA

Modalità di concessione della riduzione agli operatori che svolgono attività commerciali e artigianali nelle strade e piazze interessate dai lavori.

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Art. 16 Riduzioni di Tariffa

1. Per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che la durata sia inferiore a sei mesi, la sola parte variabile della Tariffa è ridotta del 30 per cento.

2. Per i locali ad uso di abitazione di costruzioni rurali occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti la sola parte variabile della Tariffa è ridotta del 30 per cento.

3. Per le utenze domestiche e non domestiche che dimostrino, al soggetto Gestore del servizio, di aver messo in atto idonea attrezzatura per la produzione e il riutilizzo in proprio di compost dei rifiuti organici prodotti, la sola parte variabile della Tariffa è ridotta del 25 per cento.

4. Per le utenze non domestiche che dimostrino al soggetto Gestore del servizio di aver avviato a recupero i rifiuti assimilati presso soggetti terzi, verrà applicata una riduzione, che non potrà superare il 30% e sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a Tariffa dell'attività per il coefficiente Kd della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza. La riduzione si applica sulla parte variabile della Tariffa annualmente dovuta, con abbuono nell'anno successivo, previa presentazione di domanda entro il mese di settembre. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza dovrà essere presentata la documentazione attestante l'effettivo avviamento a recupero.

5. Per le utenze non domestiche che dimostrino al soggetto Gestore del servizio di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato un'accertata minore produzione dei rifiuti, si applica una riduzione fino al 20 per cento sulla parte variabile della Tariffa. Per ottenere tale riduzione l'utente dovrà presentare domanda al soggetto Gestore del servizio indicando gli interventi che intende mettere in atto, nonché la percentuale di riduzione nella produzione di rifiuti derivante da tali interventi. Le riduzione è concessa solo dopo una verifica operata da parte del soggetto Gestore del servizio e con decorrenza dall'anno successivo.

6. Le riduzioni di cui sopra sommate fra loro non possono dare luogo ad una agevolazione superiore al 70 per cento della sola parte variabile della Tariffa.

Art. 17 Agevolazioni

1. Sono riconosciute le seguenti agevolazioni sul singolo importo della Tariffa:

a) abitazioni non di lusso (A1) utilizzate da famiglie monoreddito, nel quale il soggetto, unico produttore di reddito, si trovi all'inizio dell'anno di riferimento in stato di cassa-integrazione, mobilità o disoccupazione e lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente: 50%;
b) abitazione non di lusso (A1), sia essa in proprietà od usufrutto o locazione, adibita ad abitazione principale, occupata da singolo pensionato con un reddito derivante esclusivamente da pensione non superiore al minimo INPS con riferimento all'anno precedente a quello della domanda. L'interessato non dovrà avere altri redditi oltre quello dell'immobile. Il contribuente inoltre, non dovrà essere proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale: 30%

2. Per usufruire delle condizioni agevolative di cui sopra, i cittadini utenti dovranno presentare al Soggetto gestore entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita richiesta autocertificando il possesso dei requisiti previsti. Coloro i quali hanno già presentato analoga autocertificazione negli anni precedenti sono esentati da presentarla nuovamente, a condizione che non sia mutata la situazione che da diritto al beneficio. In caso di mancata comunicazione relativa al venir meno delle condizioni che hanno dato diritto al beneficio, il Soggetto Gestore provvederà a recuperare la Tariffa non pagata con l'applicazione delle penali previste dal presente regolamento.

3. La concessione delle agevolazioni è effettuata dal Soggetto Gestore sulla base delle autocertificazioni che saranno poi trasmesse all'Amministrazione comunale per i controlli di competenza.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1, sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale; il gettito Tariffario ad esse corrispondente è versato dal Comune al soggetto gestore del servizio con modalità e scadenze preventivamente concordate.

Delibera (estrazione)

 
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